Art. 369
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 266

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole «L’art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza»
 
b) all’articolo 69-septiesdecies, le parole «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1), e terzo comma, e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

c) all’articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse;

d) all’articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell’insolvenza»;

e) all’articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 298 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

f) all’articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza»;

2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;

3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza»;

g) all’articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;

2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;

h) all’articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l’articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza»;

i) all’articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall’articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell’articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza»;

2) al comma 1-bis, le parole «dall’articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

3) al comma 3, le parole «dell’articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell’insolvenza»;

l) all’articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «del luogo dove l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza»;

2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall’articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 248 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

3) al comma 6, le parole «l’articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 247 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

m) all’articolo 94, comma 3, le parole «l’articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 315 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

n) all’articolo 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»;

o) all’articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Titolo IV del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 36:

1) al comma 2, le parole: «Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:

«Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza»;
2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.»;

b) al comma 8 dell’articolo 37, le parole: «prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza»;

c)
al comma 3 dell’articolo 38, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

266 Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Art. 370
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

 

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 238, le parole «non si applica il titolo III della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell’insolvenza»;

b) all’articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell’insolvenza»;

c) all’articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

3) al comma 3, le parole «nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell’insolvenza»;

4) al comma 4, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza»

d) all’articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali»;

2) al comma 2, le parole «titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall’articolo 66 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza e dall’articolo 165 del medesimo codice»;

e) all’articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole «del luogo dove ha sede legale l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali»;

2) al comma 8, le parole «del luogo ove l'impresa ha sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali»;

f) all’articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

g)
all’articolo 255, le parole «dalla legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice della crisi e dell’insolvenza»;

h) all’articolo 256, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

i) all’articolo 257, comma 1, le parole «dall’articolo 35 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 132 del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole «a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto disposto dall’articolo 307, comma 2, del medesimo codice»;

l) all’articolo 258, comma 6, le parole «all’articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza»;

m) all’articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole «dall’articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza» e, al comma 1, secondo periodo, le parole «nell’articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza»;

n) all’articolo 262, comma 1, le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali»;

o) all’articolo 263, comma 3, le parole «Si applica l’articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell’insolvenza».

p) all’articolo 265, comma 3, le parole «all’articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 313 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

q) all’articolo 270, comma 1, le parole «dall’articolo 56 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 155 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

r) all’articolo 276, comma 5, prima parte, le parole «67 della legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole «per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori» sono sostituite dalle seguenti: «per gli atti indicati all’articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell’insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all’articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell’insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»;

s) all’articolo 281, comma 1, le parole «tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante» sono sostituite dalle seguenti «tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 371
Norme di coordinamento con l’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile

1. All’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell’insolvenza».

2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 372
Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 48, al comma 17, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale»;

b)
all’articolo 80, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall’articolo 110;»;

c)
l’articolo 110 è sostituito dal seguente:

Art. 110
(Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l’articolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.267

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.»;

8. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte

 

267 Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

C.C.I.I
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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