Artt. 316

Art. 316
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:

a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3;239

b) abrogata; 240

c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

 

239  Lettera sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
240 Lettera abrogata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

C.C.I.I
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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