Art. 359
Area web riservata 258

1. L’area web riservata di cui all’articolo 40, comma 7, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all’articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).259

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:

a)
la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;

b)
le modalità di inserimento automatico degli atti nell’area web riservata;

c)
le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;

d)
le modalità di comunicazione al titolare dell’area web riservata del link per accedere agevolmente all’atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell’inserimento di cui alla lettera seguente;

e)
il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell’attestazione dell’avvenuto inserimento dell’atto da notificare nell’area web riservata;

f)
il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell’area web riservata e le modalità di firma elettronica;

g)
il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell’atto notificato nell’area web riservata;

h)
le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

 

258 Ai sensi dell’art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.
259 Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Art. 360
Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza

1. Dopo l’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito il seguente comma: «4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all’apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, adottato in attuazione dell’articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalità dei servizi di comunicazione.».
Art. 361
Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

1. Quando la notificazione telematica di cui all’articolo 40, comma 6, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 8. 260

 

260 Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Art. 362
Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione

1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell’urgenza della definizione.

2. L’assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.
Art. 363
Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi261

1. L’Istituto nazionale per la previdenza sociale e l’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.

2. L’INPS e l’INAIL, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.

 

261 Ai sensi dell’art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

Art. 364
Certificazione dei debiti tributari 262

1. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

2. L’Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.

 

262 Ai sensi dell’art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

Art. 365
Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi

1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
Art. 366
Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia 263

1. L’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art. 147 (L)

(Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale)

1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l’apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.».

2. Le disposizioni dell’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell’articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

263 Ai sensi dell’art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

Art. 367
Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche

1. Nei procedimenti di cui all’articolo 42, comma 1, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell’Anagrafe tributaria e dell’Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

3. L’Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l’elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d’intesa con il direttore generale dell’Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.
4. L’Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d’intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.

5. Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell’amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

6. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.

7. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5.
C.C.I.I
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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