Art. 348
Adeguamento delle soglie dell’impresa minore

1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all’aggiornamento dei valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), con decreto adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
Art. 349
Sostituzione dei termini fallimento e fallito

1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.
Art. 350
Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria246

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza»;

2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza».

 

246 Ai sensi dell’art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

Art. 351
Disposizioni sui compensi dell’OCRI247

Abrogato.

 

247 Articolo abrogato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Art. 352
Disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI248

Abrogato.

 

248Articolo abrogato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Art. 353

Istituzione di un osservatorio permanente

1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all’articolo 355, un osservatorio permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa.249

2. Ai componenti dell’osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

 

249 Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Art. 354

Revisione dei parametri250

Abrogato.

 

250Articolo abrogato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Art. 355

Relazione al Parlamento

1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull’applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall’osservatorio di cui all’articolo 353.
C.C.I.I
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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