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Art. 316
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:

a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3;239

b) abrogata; 240

c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

 

239  Lettera sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
240 Lettera abrogata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

C.C.I.I
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