Art. 26
Giurisdizione italiana

1. L’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali, può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o assoggettato ad una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all’estero, quando ha una dipendenza in Italia. 49

2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. 50

3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.

4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

 

49 Comma sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
50 Comma sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

C.C.I.I
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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