Prassi
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Norme
Art. 93, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Concordato di liquidazione
I.
In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell’articolo 152, secondo comma, L.F., con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia.
II. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
III. L’obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l’azione dei creditori per l’esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote.
IV. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d’Italia può stabilire altre forme di pubblicità.
V. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.
VI. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d’Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.
VII. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell’attivo ai sensi dell'articolo 91.
Giurisprudenza
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