Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
II.
La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento per l’esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall’ISVAP siano di eccezionale gravità.
III.
I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L’ISVAP può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l’avvenuto deposito della relazione.
IV.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 275, commi 5 e 6.
V.
Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 67 L.F. nei confronti delle altre società del gruppo. L’azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell’articolo 67 L.F., che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati posti in essere nei tre anni anterio
Giurisprudenza
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Prassi
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Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie