Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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(abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 122 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 132. Intervento del pubblico ministero. – I. Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello.
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